PRECARIATO: EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO Stampa
Mercoledì 30 Settembre 2009 18:51
Il decreto ministeriale attuativo opera a favore del personale precario docente e ATA che, avendo fruito per l’a.s.  2008/2009 di nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche  indipendentemente dalle graduatorie provinciali o di circolo/istituto  da cui è stata conferita , risulta inserito “a pieno titolo”, per l’a.s. 2009/2010 nelle graduatorie permanenti ad esaurimento per il personale docente, non abbia potuto ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per carenza di posti disponibili o l’abbia ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.Tale personale, docente e ATA, inserito a domanda in appositi elenchi, ha diritto a fruire di precedenza assoluta nel conferimento di supplenze per assenze nelle scuole comprese nei distretti indicati nella domanda e allo stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2008/2009 per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento o profilo professionale.La domanda deve essere o presentata entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 alla istituzione scolastica di servizio dell’anno 2008/2009 o direttamente a mano oppure entro la stessa data può essere inviata per raccomandata sempre alla stessa scuola , in tal caso fa fede la ricevuta di invio. Soltanto nel caso in cui l’interessato abbia stipulato contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, vi è l’obbligo di scegliere la provincia ove ha stipulato il contratto ai fini del completamento.

E’ escluso dal beneficio chi, nel corrente anno scolastico, abbia rinunciato ad una supplenza per orario intero nell’ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento o dalle correlate graduatorie di circolo o istituto.

L’esclusione non opera nei confronti dei docenti per rinuncia ad un contratto, anche ad orario intero, per effetto dell’inserimento in coda nelle province opzionali. Non comporta esclusione dal beneficio neppure l’aver rinunciato ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi.

 

 

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