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Addio Buonuscita, si passa al TFR PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 15 Ottobre 2010 14:54

In questi giorni sono sono state diramate delle circolari INPS in merito alla applicazione della manovra economica varata dal Governo la scorsa estate.

Tra i "regali" in essa contenuti troviamo anche il passaggio automatico al TFR di tutti i dipendenti dal 01/01/2011.

Riportiamo di seguito un articolo che tratta l'argomento e che ci sembra riassuma bene i termini della questione, evidenziando, però, un dubbio che si attende riceva una imminente spiegazione dagli organi preposti : "Ci sarà una differenza di trattamento tra i colleghi passati precedentemente ad ESPERO rispetto a chi godrà del "regalo" governativo precedentemente citato?

L'INPDAP tratta la questione nella Circolare n.17 del 8/10/2010 consultabile con questo link 

Lo SNALS ha chiesto chiarimenti che puoi conoscere in questa pagina web .

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Addio amata buonuscita (TFS)

Dal 01.01.2011 si cambia il calcolo

di Giuliano Coan*

La legge n.122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 entrata in vigore il 31.07.2010, ha sancito la fine delle liquidazioni del settore pubblico (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) a far data dal 01.01.2011.

Per il periodo successivo sono stati introdotti, infatti, i criteri di calcolo del TFR che porterà la liquidazione in linea con quella del comparto privato.

Il personale interessato, a seguito all’emanazione del DPCM 20.12.1999, è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.

Nell’area pubblica alla cessazione del rapporto di lavoro sono erogati i trattamenti di fine sevizio (TFS) peraltro distinguibili in:

- indennità di buonuscita, per il personale statale iscritto all’ex Enpas; ( 1/12 dell’80% della retribuzione annua con 13^ per gli anni utili) -

indennità premio di servizio, per il personale degli enti locali/sanità iscritto all’ex Inadel, ( 1/15 dell’80% della retribuzione annua con 13^ goduta negli ultimi 12 mesi per gli anni utili)

- indennità d’anzianità, destinata al personale degli enti pubblici non economici della legge70/1975.(1/12 della retribuzione annua con 13^ per gli anni utili)

Gli anni utili ai fini della prestazione comprendono i riscatti( laurea-servizio militare-decorrenza giuridica-servizio preruolo-supervalutazioni-periodi convenzionali)

Pertanto è evidente che il TFS, risulta nettamente conveniente laddove si prefiguri una carriera di lavoro molto dinamica, caratterizzata da promozioni ed aumenti retributivi consistenti, conseguiti nell’ultimo periodo di lavoro (es. nomina a dirigente o similare) al limite anche nell’ultimo giorno di servizio come i militari.

La sua fine è stata segnata, rimarrà in vita fino al 31.12.2010 e sparirà definitivamente dal firmamento previdenziale.

Dal 01.01.2011, pro rata (cioè per gli anni dal 2011 e fatto salvo il TFS maturato al 31.12.2010), cambiano le regole per il calcolo e si introduce indistintamente per tutti i lavoratori il trattamento di fine rapporto (TFR) considerato "retribuzione differita". La prima conseguenza consiste nel fatto che il nuovo meccanismo non consente, salvo eccezioni, di riscattare utilmente altri periodi. (es. laurea, il servizio militare, la decorrenza giuridica,ecc.).

Con regio decreto del 1919 fu istituita l’indennità di buonuscita per i lavoratori statali e nel 1930 con un altro regio decreto prende avvio "l’indennità premio servizio" per i lavoratori degli enti locali.

"L’indennità d’anzianità" che era erogata nel settore privato, con legge 29/5/1982 n. 297 fu trasformata in TFR a seguito della modifica dell’art. 2120 del Codice Civile.

L’art.5, infatti, così recita "L’indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all’atto dell’entrata in vigore
della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo 2120 del codice civile" Pertanto dal 1° giugno 1982 il TFR è disciplinato dalla precitata legge, tale regime è stato in vigore fino ad oggi solo nel settore privato.

Per ciascun anno di servizio il datore di lavoro accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile, tredicesima compresa, divisa per 13,5.

Ciò equivale ad affermare che tale quota è pari al 7,41% della retribuzione utile, infatti, dividere per 13,5 equivale a moltiplicare per 0,0741, cioè 7,41%.

Per i lavoratori privati, l’aliquota di computo per l’accantonamento è quindi pari al
7,41% della retribuzione, alla quale però si deve sottrarre lo 0,5% destinato ad un Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS. Rimane perciò accantonato utilmente per la prestazione, il 6,91% della base retributiva utile.

Con la nuova legge a far data dal 01.01.2011 i lavoratori pubblici, per omogeneità di trattamento con il settore privato e non essendo previsto il versamento della quota dello 0,5% al Fondo istituito presso l’INPS, si vedranno applicare, l’aliquota di computo al netto della stessa, cioè pari al 6,91%.

La rivalutazione del TFR: luci ed ombre

La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto il mese di dicembre dell'anno precedente.

Si riporta il comma 10 dell’art.12 della legge 122/2010 che recita:

"Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque

denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base

a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine

rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento"

Che cosa succede al 31.12.2010

Come si evince per tutti i lavoratori in regime di TFS sarà calcolato fino al 31.12.2010 l’importo maturato in base alla normativa attuale (quote dell’ultima retribuzione moltiplicate per gli anni utili arrotondati per eccesso o difetto ai sei mesi). A tale importo si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni in base al meccanismo sopra citato per gli anni successivi al 1° gennaio 2011.

Il montante così ottenuto costituirà la prestazione lorda finale.

Il passaggio a TFR dal 01.01.2011 registra quindi un’operazione più sfavorevole per i lavoratori ora in regime di TFS rispetto al montante della buonuscita di un lavoratore della scuola che ha aderito al Fondo Espero (e quindi già in regime di TFR) che, invece, resta agganciata agli indici di inflazione che annualmente vanno applicati sul TFR maturato.

Al maturato calcolato al 31.12.2010 non si applica la procedura di rivalutazione così come avviene, invece, per chi ha aderito al Fondo Espero. La legge è carente, non ne fa cenno, quindi, sembra che la buonuscita maturata al 31/12/2010 resti congelata e non assoggettabile alla rivalutazione prevista per il TFR. A questo punto sorge una netta disparità di trattamento rispetto al lavoratore privato.

Si attendono le direttive Ministeriali perché tale aspetto dovrà essere sicuramente sanato per analogia al fine di evitare un’evidente disparità di trattamento tra lavoratore del settore privato e pubblico e tra gli stessi dipendenti delle scuola che hanno aderito alla previdenza complementare. Dovrà essere chiarita anche la contribuzione da applicare alle retribuzioni utili per il TFR.

La tassazione delle prestazioni TFS e TFR

Alla cessazione sarà corrisposto al lavoratore un capitale composto di due somme:

una
relativa all’importo del TFS maturato in base all’attuale normativa al 31.12.2010 sul quale si applicheranno i consueti abbatttimenti d’imponibile attuati in sede di liquidazione delle prestazioni TFS (il 26,04% per i lavoratori dello Stato ed il 40,98% per quelli degli Enti Locali/Sanità, nonché, euro 309,87 rapportato agli anni utili) un’altra, relativa a quanto accantonato e rivalutato ogni anno dal 01.01.2011, alla quale si applicherà la normativa fiscale vigente per il TFR, senza abbattimenti aggiuntivi al netto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione annua.

Cosa deve fare il lavoratore in regime di TFS in vista del 31.12.2010

1. Accertamento e verifica senza indugio della propria anzianità contributiva e di eventuali servizi valutabili ai fini del TFS

2. Procedere conseguentemente alla sistemazione contributiva (riscatti periodi e servizi)

3. Chiedere la regolarizzazione delle domande di riscatto non ancora elaborate e tuttora giacenti presso le pubbliche amministrazioni

4. Produrre eventuali domande di riscatto dei periodi pre ruolo, servizio militare, laurea ecc. ecc.

5. Si ribadisce l’opportunità, con la consulenza di un esperto indipendente, di transitare alla Previdenza Complementare per coglierne i vantaggi certi (Fondo Scuola Espero), possibilmente prima del 31.12.2010 per non incappare in eventuali sfavorevoli

"interpretazioni" o infiniti contenziosi.

La liquidazione a rate

Il comma 7 dell’art.12 dello stesso decreto stabilisce, inoltre, per i dipendenti pubblici il limite di 90.000 euro per ottenere la liquidazione in unica soluzione nei tempi attualmente previsti secondo la causale di cessazione.

La seconda rata annuale può, invece, arrivare a 60.000 euro per la quota eccedente, mentre chi ha diritto ad una buonuscita superiore a 150.000 euro avrà la terza rata dopo due anni.

Chi ha presentato la domanda di cessazione prima del 30 maggio 2010 (che per chi possiede i requisiti si intende accolta al momento della presentazione) e cesserà dal servizio entro il 30 novembre 2010 potrà ottenere la liquidazione in soluzione unica
secondo le vecchie regole a prescindere dall’importo complessivo in gioco. esperto previdenzialista – consulente e docente - autore di pubblicazioni settoriali

ottobre 2010

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Novembre 2010 07:46