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La manovra finanziaria 2011-2012 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 21 Giugno 2010 17:03

Riportiamo di seguito una elaborazione del collega dello SNALS di Treviso  ove si descrive il contenuto della manovra finanziaria che riguarda la scuola.

In tale contesto è stato anche pubblicato un articolo descrittivo di quanto contenuto nella scheda

 . (Clicca qui per l'articolo) 

La manovra finanziaria 2011-2012

 

(elaborazione dati e commenti a cura di Salvatore Auci)
 

Contenimento della spesa pubblica (art. 9 comma 1)

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo il riconoscimento della vacanza contrattuale.

 

q       In pratica le retribuzioni rimarranno bloccate per 4 anni, senza alcuna possibilità di recupero.

   

Rinnovo del Contratto nazionale (art. 9 comma 17)

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2011-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

 

Il danno economico che il personale della scuola dovrà sopportare nel triennio, calcolato sulla retribuzione media, ammonta a fine triennio a:

q       circa 3.000 euro se rapportate alla percentuale di aumento richiesto sulla ipotesi di piattaforma SNALS

q       circa 1.500 euro se rapportate alla percentuale minima di aumento prevista dal nuovo indice IPCA ai sensi del D.Lgs. 150/2009 (in applicazione della Legge n. 15 del 4 marzo 2009).

   

Indennità di vacanza contrattuale (art. 9 comma 18)

La manovra taglia 329 milioni di euro già previsti dalla precedente finanziaria per pagare l’indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti pubblici negli anni 2010-2011-2012, che pertanto verrà ricalcolata tenendo parzialmente conto dei graduali aumenti previsti (riduzione di circa il 40%).

 

q       La perdita riduce di quasi il 40% l’indennità di vacanza contrattuale prevista a regime entro il 2012.

   

Blocco dell’anzianità (art. 9 comma 23)

Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

 

q       Il blocco dell’anzianità produrrà, nell’immediato, una perdita media annua che, per profilo di appartenenza, ammonta:

 
Collaboratore scolastico-900 euro
Assistente amministrativo e tecnico  -1100 euro
DSGA-2100 euro
Docente scuola infanzia ed elementare-1600 euro
Docente diplomato istituti 2° grado-1700 euro
Docente scuola media-1800 euro
Docente laureato istituti 2° grado-2100 euro
 

Il blocco dell’anzianità, inoltre, in futuro produrrà:

q       effetti disastrosi sul calcolo delle pensioni dei giovani lavoratori della scuola, già drasticamente ridotte di oltre il 50% dalla Legge 335/1995 se immessi in ruolo dal 1° gennaio 1996 in poi.

La perdita media che subiranno i giovani lavoratori, in aggiunta a quella legata alla legge 335/1995, comporterà un’ulteriore riduzione di almeno il 10% della pensione.

 

q       Effetti, anche, sulle pensioni di quanti andranno in quiescenza nei prossimi 3 anni.

Non sarà possibile raggiungere la fascia retributiva superiore e avere l'incremento legato al rinnovo del contratto nazionale.

Effetti che si sentiranno anche sulla liquidazione della buonuscita e comporteranno la riduzione di oltre il 10% della liquidazione spettante.

    

Pregiudiziale sulla CIA e l’RPD (art. 9 comma 37)

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 (CIA per il personale ATA) e 83 (RPD per il personale docente) del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 

q       C’è forse l’intenzione di ridurre anche quanto pattuito con il precedente contratto?

 

q       Quanto ci costerà in futuro?

 

q       Si mettono le mani avanti per la manovra supplementare da attuare dopo le prossime elezioni politiche?

    

Passaggio forzato da TFS a TFR per i lavoratori già in ruolo nel 2000 (art.12 comma 10)

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ……, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

 

q       Dal 1° gennaio 2011 il calcolo dei periodi utili di anzianità ai fini del conseguimento del TFS (trattamento di fine servizio) sarà computato, anche per i lavoratori già in ruolo nel 2000, in TFR (trattamento di fine rapporto). La trasformazione forzata comporterà un diverso sistema di calcolo, gravemente svantaggioso per i lavoratori.

 

q       In pratica per tutti i lavoratori, anche per quelli in regime di TFS, dal 1° gennaio 2011, l’anzianità retributiva entrerà nella base di calcolo del TFR. Ciò comporterà riduzioni graduali delle liquidazioni che arriveranno a sfiorare, per i lavoratori più giovani, il 10-12% del totale spettante.

   

Turn-over e precariato (art. 9 commi dal 5 al 12)

Il blocco del turn-over e delle assunzioni nel comparto pubblico potrebbe comportare effetti devastanti sul personale precario (non è stato riportato il testo della legge perché troppo lungo e articolato).

 

q       Sul comparto scuola la legge 133/08 prevede già tagli del personale per oltre 132.000 unità in tre anni.

q       Il blocco del turn-over non dovrebbe valere per scuola, ma ancora non c'è l'autorizzazione per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2010/2011.

   

Docenti di sostegno (art. 9 comma 15)

Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, …

 

q       Previsto il blocco dell’aumento degli organici degli insegnanti di sostegno.

   

Formazione in servizio (art. 6 comma 13)

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche …….., per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

 

q       Malgrado le riforme degli ordinamenti in atto, è previsto il taglio del 50% delle risorse destinate alla formazione del personale della scuola a partire dal 1° gennaio 2011.

 

q       La perdita ammonta a oltre 4 milioni di euro, in pratica dal 2011 saranno disponibili per la formazione meno di 5 euro per unità di personale scolastico.

   

Le donne nel pubblico impiego in pensione a 65 anni (emendamento già approvato, da inserire)

Il Consiglio dei Ministri ha già approvato l'accelerazione della crescita dell'età pensionabile delle dipendenti pubbliche già a partire dal 2012 e non più dal 2018.

 

q       La disposizione sarà introdotta attraverso un emendamento alla manovra ed i risparmi di spesa così prodotti, solo nella fase transitoria 2012-2019, ammontano a 1,4 miliardi di euro.

   

In conclusione, considerato il fatto che sono diverse le casistiche del personale della scuola e non è possibile calcolare al centesimo il danno pro-capite prodotto dalla manovra, la stima per difetto ci permette di affermare che si arriverà ad avere, nell’arco della vita lavorativa e poi da pensionati, un danno medio di oltre 30.000 euro.

 

Meno male che non ci hanno messo le mani in tasca!

Ultimo aggiornamento Lunedì 21 Giugno 2010 17:18