Sondaggi

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI PDF Stampa
Lunedì 26 Ottobre 2009 09:07

Il ruolo del docente si dequalifica nei casi in cui molte scuole non provvedono a sostituire i colleghi assenti nel rispetto delle regole vigenti.

Apprezziamo la scheda, prodotta in proposito dai nostri colleghi veneziani, che chiarisce il quadro normativo vigente. Occorre rispettare tali regole per garantire il diritto allo studio sia degli alunni cui si assenta il docente sia di quelli cui viene sottratta una parte dell'offerta formativa per coprire le evenienze prodotte da coloro che si sono assentati.

Di seguito la scheda:

 

LE SCHEDE DELLO SNALS
La scheda n. 103 sulla sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria. L’ennesima.
103  
        SNALS conf.s.a.l.       segreteria provinciale di Venezia LE SCHEDE DELLO SNALS 

SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI

nella scuola secondaria Nelle nostre schede n. 6 del 3 dicembre 2001, n. 31 del 19 aprile 2004, n. 94 del 20 aprile 2009 e n. 95 dell’11 maggio 2009 abbiamo  già affrontato il problema della sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria di 1^ e 2^ grado e delle sue ricadute di natura didattica ed organizzativa.  Ad essa rinviamo per una visione completa dell’argomento (www.snalsvenezia.it – nella sezione “evidenza”  -lato destro home page- cliccare su “Schede dello Snals”). Ma adesso ci risiamo, benché ritenessimo la problematica del tutto chiara. Tanto è datata che qui ci basta riconfermare –ancora una volta- tre o quattro cose: 
  • nella scuola secondaria inferiore e superiore si nomina il supplente per ogni tipo e durata di assenza. E cioè: per ogni disciplina, per ogni docente assente si nomina il supplente.
 
  • Per assenze fini a 15 giorni, in coerenza con il POF,  non si nomina il supplente solo se è possibile sostituire il docente assente con personale in servizio nella scuola:
-          che abbia un orario di cattedra con meno di 18 ore (e con ore a disposizione) – ma ormai, con la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore… ;-          che abbia dato la sua disponibilità ad effettuare ore oltre le 18 settimanali;-          che abbia delle ore da recuperare.Importante quella frase “… in coerenza con il POF”: vuol dire che per le supplenze non sarebbe automatico neppure l’utilizzo delle ore a disposizione se nel piano dell’offerta formativa il collegio dei docenti avesse deciso di impegnarle in altre attività, anche di compresenza.Comunque, se non è possibile praticare alcuna delle soluzioni predette, il dirigente “conferisce supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nell’apposita graduatoria d’istituto” (CM 266 del 23.9.88), anche se l’assenza fosse solo di 1, 2, 3, 4 … giorni. 
  • Si ricorre alla supplenza “anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base… perché “ va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni caso garantito.” (Nota ministeriale  prot. n. 3545 del  29 aprile 2009).
 
  • Ed ancora:  “in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.” (Nota D.G. per il personale scolastico Uff. III prot. n. AOODGPER14991 del 6 ottobre 2009)
 ٠      ٠      ٠Sappiamo che ci sono ancora difficoltà organizzative per “chiamare” i supplenti.Perciò riteniamo che la responsabile collaborazione di tutto il personale sia indispensabile nei casi di emergenza –solo nei casi di emergenza -, che si verificano quando, per esempio, il docente si assenta nel corso del servizio o all’inizio della mattinata, quando le sue classi sono già a scuola. Ma l’emergenza può durare un giorno, forse due e comunque neppure in questi casi è consentito distribuire gli alunni della classe del docente assente in altre classi se si  supera il limite di 26 persone/aula (D.M. 26.8.92).E’ necessario, perciò, è obbligatorio che il procedimento per la nomina del supplente sia avviato subito, appena avuta la comunicazione dell’assenza e aver verificato la impossibilità di coprirla con il personale in servizio.  E comunque, le carenze organizzative, le disfunzioni determinate dal selvaggio taglio degli organici, dalla ridistribuzione delle ore di cattedra, dall’azzeramento di tutte le ore a disposizione –eliminando così ogni pur minimo spazio di flessibilità – sono onere del MIUR, USR, USP. Come dire: il problema lo deve risolvere l’Amministrazione con ulteriori risorse umane e non la Scuola (dirigenti, docenti, ATA) facendo i salti mortali ogni giorno, ogni ora. Men che meno distogliendo il docente di sostegno dalla propria classe, ridistribuendo gli alunni in altre classi (attenzione alla sicurezza), o addirittura caricando le spese per eventuali ore eccedenti di questo tipo sul fondo di istituto (che è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa e non a coprire le inefficienze). Il problema c’è e deve emergere. Pensiamo veramente che il taglio dei posti sia stato dannoso? Lo vogliamo dimostrare? Qual è il contributo di ognuno di noi? E il tuo?  Facciamo insieme una riflessione su come ci comportiamo con gli alunni delle classi dei docenti assenti, con l’ora alternativa alla RC che non è coperta… .