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DOMANDE PENSIONAMENTI 2024 – Istanze on line PDF Stampa
Mercoledì 27 Settembre 2023 17:55

DOMANDE PENSIONAMENTI 2024 – Istanze on line – Prospetto

 

Domande di pensionamento, che possono essere presentate dal personale scolastico entro il 23.10.2023 - (Dirigenti Scolastici 28.02.2024), utilizzando le istanze presenti sulla piattaforma Polis, riportate nel D.M. n. 185 e nella Circolare n. 5427 del 18.09.2023. La richiesta di cessazione potrà essere presentata avvalendosi delle cinque istanze presenti in Polis.

La prima istanza permetterà di richiedere le tipologie di cessazione ordinaria. Le restanti quattro permetteranno di cessare a coloro che hanno cristallizzato il diritto.

 

Istanze

 

Domanda di Cessazioni Ordinarie dal 01.09.2024

 

 

Personale interessato a presentare domanda

 

 

 

Prima Istanza

Polis

 

 

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (art. 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Art. 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);

a) Pensione vecchiaia a domanda

per chi matura i 67 anni tra il 1° settembre e il 31.12.2024 avendo maturato una anzianità contributiva minima di 20 anni.

b) Pensione vecchiaia a domanda docenti scuola dell’infanzia per chi matura i 66 anni e 7 mesi di età al 31.12.2024 e 30 anni di contribuzione al 31.08.2024. (Non trovano applicazioni le disposizioni del cumulo gratuito)

c) Pensione anticipata a domanda (Fornero)

requisiti: 41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi se uomini entro il 31.12.2024

d) Pensione Part-time

uomini/donne che pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata non abbiano ancora raggiunto i 65 anni di età.

Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione.

Cessazione dal servizio dal 01.09.2024 senza aver maturato alcun diritto a pensione (procedura consigliata per coloro che intendono dimettersi senza problemi dall’1.09.2024), le dimissioni in corso dell’anno scolastico possono creare problemi.

Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Cessazione dal servizio per il personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti per raggiungere i requisiti pensionistici minimi richiesti (20 anni di contribuzione) o se in pensione part-time intendano cessare definitivamente.

Istanze

Cessazione pensione dall’1.09.2024 anticipata ordinaria per quota 100, quota 102, quota 103 e Opzione Donna 2021/2022
(cristallizzazione del diritto già maturato)

Personale interessato a presentare domanda

Seconda Istanza Polis

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Quota 100, requisiti il 31 dicembre 2021

Cessazione a domanda per Quota 100

Cristallizzazione del diritto maturato al 31.12.2021

(38 anni di contribuzione e 62 anni di età)

Terza Istanza Polis

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Quota 102, requisiti entro il 31 dicembre 2022

Cessazione a domanda per Quota 102

Cristallizzazione del diritto maturato al 31.12.2022

(38 anni di contribuzione e 64 anni di età)

Quarta Istanza Polis

Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Quota 103, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023

Cessazione a domanda per Quota 103

Cristallizzazione del diritto maturato al 31.12.2023

(41 anni di contribuzione e 62 anni di età)


 

Quinta istanza Polis

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art. 16, co. 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

Opzione donna contributivo con requisiti al 31/12/2021.

Cessazione a domanda per Opzione Donna Contributivo

Cristallizzazione del diritto maturato al 31.12.2021.

(35 anni di contribuzione e 58 anni di età)

OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (art. 16, co. 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, co. 292, della 29 dicembre 2022, n. 197)

Opzione donna “Condizionata con requisiti al 31/12/2022.

Condizioni:   a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 %.

Cessazione a domanda per Opzione Donna Contributivo “Condizionata”

Cristallizzazione del diritto maturato al 31.12.2022

Anzianità contributiva di 35 anni

Requisiti anagrafici 60 anni

(età ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni)

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

 

Avvertenze:

     Vecchiaia secondo appartenenza Sistema Calcolo Misto o Contributivo Puro.

     Anticipata Contributivo Puro.

 

Requisiti

 

 

Nati/e

entro il 31.08.1957

Calcolo Misto – Con contribuzione ante 1996, quindi calcolo Misto, compiendo i 67 anni di età entro il 31.08.2024 saranno collocati in pensione d’ufficio per raggiunti limiti di età. Se non raggiunti i 20 anni di contribuzione richiesti non hanno diritto a pensione.

Quindi debbono assolutamente presentare entro il 23.10.2023 richiesta di permanenza in servizio in formato analogioco (cartaceo) al di fuori di Polis.

Pensionamento ufficio:

- 67 anni di età al 31 agosto 2024

- Anzianità contributiva minima di 20 anni.

(Altrimenti va chiesta la permanenza in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo entro il 71° anno di età)

Calcolo Contributivo Puro - Con contribuzione dall’1.01.1996, prevede per la cessazione requisiti diversi dal misto. Considerato che in Polis non trovano la loro domanda di cessazione, sono invitati a procedere come di seguito descritto per poter avere dall’Inps la certificazione del diritto a pensione.L’Inps verifica e certifica il diritto a pensione solo dei nominativi inviati dal M.I.M. che hanno presentato domanda di cessazione tramite Polis.

Agli interessati si consiglia di presentare comunque domanda di cessazione tramite Polis, ipotizzando di avere i requisiti richiesti dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia o anticipata e spuntando la c.d. clausola di salvaguardia (se non raggiunto il diritto a pensione intendendo rimanere in servizio).

Questo permetterà di essere inseriti nell’elenco che il M.I.M. invierà all’Inps per la certificazioe del diritto a pensione. La sede Inps competente provvederà a verificare il raggiungimento dei requisiti previsti dal contributivo puro, Vecchiaia o Anticipata, controllando il raggiungimento dell’importo mensile minimo richiesto. Quindi l’Inps trasmetterà alla scuola di titolarità tramite il SIDI la certificazione del raggiungimento del diritto a pensione nel sistema contributivo puro.

 

 

Tipologia

Età anagrafica

Contributi

Importo mensile pensione

Pensione vecchiaia

67 anni

20 anni

Non inferiore a 1,5 volte

l’importo dell’assegno sociale

71 anni

5 anni

Qualsiasi

Pensione anticipata

64 anni

20 anni

Non inferiore a 2,8 volte

l’importo dell’assegno sociale

*Importo assegno sociale 2023 € 503,27

 

N.B.:    Per quanto non riportato in questo prospetto, fare riferimento alla circolare, al decreto ministeriale sopra citati e alle schede Snals Pensionati & Pensionandi inviate e reperibili in area riservata e nel Cloud Snals.